Formazione per Apprendisti

Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire loro un’effettiva formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto collettivo nazionale di categoria. L’apprendistato, infatti, sorge proprio con la finalità di fornire al giovane lavoratore l’insegnamento necessario per l’acquisizione di capacità tecniche e di una qualifica professionale.
La formazione per un apprendista si distingue in:
– formazione di base e trasversale, che obbligatoriamente deve essere fornita, da un’agenzia formativa accreditata, generalmente tramite servizio pubblico (centro impiego), oppure a carico dell’azienda, come meglio specificato di seguito;
– formazione professionalizzante, esclusivamente di responsabilità aziendale, come di seguito specificato.

Rivolgiti all’ASP Giovanni Ottavio Bufalini per la formazione di base e trasversale per aderire all’offerta formativa pubblica finanziata!

Per  “formazione   di   base   e   trasversale”   si   intende   quella   finalizzata   all’acquisizione   delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi e inserirsi nei diversi contesti lavorativi.

Come indicato nell’allegato 1 della DGR 810/2017, la formazione in oggetto riguarda le competenze di base e trasversali dell’apprendista ed ha una durata complessive di 3 anni per un massimo di 120 ore nel triennio così suddivise in relazione al titolo di studio:

  • per gli apprendisti non in possesso di un titolo di studio o in possesso di titolo di studio di scuola primaria o scuola secondaria di primo grado, devono essere effettuate 120 ore di formazione di base e trasversale, distribuite con almeno 40 ore all’anno, dalla data di assunzione;
  • per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale o di un diploma professionale o di un diploma di istituto tecnico superiore o di un certificato di specializzazione tecnica superiore acquisito in un percorso IFTS, devono essere effettuate 80 ore di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 40 ore il primo, 24 ore il secondo e 16 ore il terzo anno;
  • per gli apprendisti in possesso di una laurea o di una laurea magistrale o di altri titoli superiori alla laurea, devono essere effettuate 40 ore di formazione di base e trasversale, distribuite nei tre anni come segue: 24 ore il primo, 8 ore il secondo e 8 ore il terzo anno.

Questa formazione può essere effettuata sia in un centro di formazione come il nostro, concordando il contenuto e l’articolazione dell’attività formativa e godendo del finanziamento regionale, sia presso la propria azienda sotto la responsabilità del datore di lavoro e a proprio carico dopo aver dichiarato alla Regione Umbria di essere in possesso degli standard minimi necessari per esercitare la funzione di soggetto formativo come indicato all’art.17 della DGR.

Si precisa che tale formazione per gli apprendisti è obbligatoria e deve essere necessariamente effettuata durante il normale orario di lavoro.

 

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Normativa Regionale: D.G.R. 17 luglio 2017, n. 810

Il Conferimento per gli assunti prima del 01/01/2018: 1_Conferimento incarico_ITER_assunti_ante_2018

Il Conferimento per gli assunti dopo il 01/01/2018: 1_Conferimento incarico_ITER_assunti_dal_1_1_2018

Il Piano Formativo Individuale: 2_Piano formativo individuale_ITER

Il Catalogo dell’offerta formativa: 3_Catalogo_allegato_piano formativo

 

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