E’ stata predisposta una procedura informatica mediante la quale gli operatori volontari possono produrre autonomamente l’attestato di fine servizio, collegandosi al sito internet www.serviziocivile.gov.it → sezione volontari → area riservata, e inserendo la propria utenza e password.
L’attestato potrà però essere stampato tre mesi dopo il termine del servizio e, comunque, non oltre i ventiquattro mesi successivi.
Per avere diritto al rilascio dell’attestato è necessario che:
– l’operatore volontario abbia effettuato 12 mesi di servizio;
– ovvero, se l’operatore volontario è subentrante abbia effettuato almeno 9 mesi di servizio.
L’attestato spetta anche a coloro che hanno svolto un periodo di servizio civile universale di almeno 6 mesi e lo stesso sia stato interrotto per documentati motivi di salute o di forza maggiore per causa di servizio, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 5 del Decreto legislativo n. 77/2002.
Nell’ipotesi in cui non si riesca ad attivare la procedura per la stampa dell’attestato significa che mancano le condizioni che danno diritto al suo rilascio. Nel caso in cui, tuttavia, si ritenga di essere in possesso dei requisiti richiesti sarà possibile compilare e spedire il modulo in allegato alla casella di posta attestati@serviziocivile.it
Dovranno continuare a presentare la richiesta al Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universle i volontari che:
– hanno terminato il servizio civile da oltre 24 mesi;
– sono stati ricollocati durante il servizio in un diverso ente nel caso previsto dalle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale” del 14 gennaio 2019